PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Consulta nazionale degli anziani.

Art. 2.

      1. La Consulta di cui all'articolo 1 è composta da trenta membri, di cui venti nominati dalle organizzazioni rappresentative degli anziani in ciascuna regione, cinque nominati dalle organizzazioni rappresentative degli anziani a livello nazionale e cinque nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, tra professori universitari di prima fascia provenienti dalle facoltà di economia e commercio, giurisprudenza, ingegneria, psicologia e medicina. La Consulta è presieduta da un rappresentante degli anziani e si avvale, per le funzioni di segreteria, di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui è corrisposta una speciale indennità per le particolari funzioni assegnate.
      2. La Consulta promuove campagne promozionali, pubblicitarie ed editoriali dirette a proporre all'opinione pubblica una immagine della persona anziana rispondente alle reali capacità ed alle aspettative di detti soggetti.
      3. La Consulta può istituire premi e pubblici riconoscimenti a favore di anziani che si siano particolarmente distinti nella propria attività professionale, culturale e scientifica. Può altresì istituire borse di studio a favore di studenti delle scuole elementari e medie e di studenti universitari che dimostrino particolare sensibilità nell'affrontare la tematica connessa alla condizione dell'anziano.

 

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      4. La Consulta raccoglie testimonianze storiche e culturali relative al ruolo svolto dalle persone anziane nell'evoluzione della società civile. A tale scopo la Consulta pubblica un bollettino scientifico in collaborazione con le università della terza età.

Art. 3.

      1. Presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è istituito il Forum degli anziani, che è organo consultivo del Governo in materia di legislazione sulle persone anziane.

Art. 4.

      1. Il Forum di cui all'articolo 3 è costituito da trenta membri, di cui venti eletti dalle organizzazioni rappresentative degli anziani a livello regionale, cinque eletti dalle organizzazioni rappresentative degli anziani a livello nazionale e cinque nominati dal Presidente del CNEL tra professori universitari di prima fascia provenienti dalle facoltà di giurisprudenza ed economia e commercio. Il Forum è presieduto da uno dei membri nominati dal Presidente del CNEL e si avvale, per la propria segreteria, di personale del CNEL stesso, cui è corrisposta un'indennità in relazione agli incarichi assegnati.
      2. Il Forum analizza l'impatto normativo delle disposizioni che riguardano le persone anziane, predispone studi e ricerche da sottoporre alla Presidenza del CNEL che se ne avvale ai fini dell'esercizio del proprio potere di iniziativa legislativa, con particolare riferimento alla flessibilità del sistema previdenziale.

Art. 5.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 250 mila euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito

 

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dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.